L'articolo 349 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nomina dell'istruttore".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.
Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni.
In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
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