L'articolo 36 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cause riconvenzionali".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
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