Articolo 360 bis del Codice di procedura civile

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L'articolo 360 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Inammissibilità del ricorso". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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