L'articolo 369 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Deposito del ricorso".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il ricorso è depositato, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Comma abrogato.
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