Articolo 371 del Codice di procedura civile

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L'articolo 371 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ricorso incidentale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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