Articolo 38 del Codice di procedura civile

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L'articolo 38 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Incompetenza". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio ((con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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