Articolo 397 del Codice di procedura civile

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L'articolo 397 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revocazione proponibile dal pubblico ministero". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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