L'articolo 399 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Deposito della citazione e della risposta".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.