Articolo 401 del Codice di procedura civile

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L'articolo 401 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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