L'articolo 404 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Casi di opposizione di terzo".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
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