Articolo 404 del Codice di procedura civile

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L'articolo 404 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Casi di opposizione di terzo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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