L'articolo 407 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
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