L'articolo 412 ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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