L'articolo 419 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento volontario".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
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