L'articolo 42 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Regolamento necessario di competenza".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
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