L'articolo 441 quater del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Licenziamento discriminatorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.
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