Articolo 45 del Codice di procedura civile

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L'articolo 45 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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