Articolo 46 del Codice della strada

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L'articolo 46 del Codice della Strada è rubricato "Nozione di veicolo".

Ecco il testo: 
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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