Articolo 51 del Codice della strada

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L'articolo 51 del Codice della Strada è rubricato "Slitte".

Ecco il testo: 
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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