L'articolo 61 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Consulente tecnico".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.
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