Articolo 61 del Codice di procedura civile

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L'articolo 61 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Consulente tecnico". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione)) al presente codice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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