Articolo 66 del Codice di procedura civile

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L'articolo 66 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sostituzione del custode". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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