Articolo 68 del Codice di procedura civile

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L'articolo 68 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Altri ausiliari". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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