Articolo 73 del Codice di procedura civile

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L'articolo 73 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Astensione del pubblico ministero". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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