L'articolo 73 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Astensione del pubblico ministero".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
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