Articolo 75 del Codice di procedura civile

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L'articolo 75 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Capacità processuale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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