L'articolo 77 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rappresentanza del procuratore e dell'institore".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
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