L'articolo 84 del Codice della Strada è rubricato "Locazione senza conducente".
Ecco il testo:
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al Registro elettronico nazionale delle imprese può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.
3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.
4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli destinati al trasporto di cose;
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone.
4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo, della documentazione relativa al contratto di locazione e al contratto di lavoro del conducente.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.
5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità alle norme vigenti.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 per autoveicoli o rimorchi, ovvero da euro 42 a euro 173 per altri veicoli.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente senza rispettare le condizioni previste è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 430 a euro 1.731.
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi.
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