Articolo 92 del Codice della strada

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L'articolo 92 del Codice della Strada è rubricato "Estratto dei documenti di circolazione o di guida".

Ecco il testo: 
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto ovvero il documento conseguente all'operazione. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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