L'articolo 95 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Spese del processo di esecuzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
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