L'articolo 98 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cauzione per le spese".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
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