Articolo 17 del Codice del Consumo

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L'articolo 17 del Codice del Consumo, è rubricato " Sanzioni"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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