Articolo 3 del Codice del Consumo

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L'articolo 3 del Codice del Consumo, è rubricato "Definizioni"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Breve spiegazione:

L'articolo in esame fornisce le definizioni contenute nel Codice del Consumo negli articoli successivi. Il cuore centrale del Codice del Consumo è  il consumatore, cioè la persona fisica che agisce al di fuori dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. 
 
Esempio: Il classico esempio è colui che si reca in un negozio per acquistare dei generi alimentari per autoconsumo, colui che acquista un'automobile per usarla per i propri spostamenti personali e per la famiglia. Questi soggetti rientrano nella definizione di "consumatore" così come inteso dal Codice del Consumo. 
Non rientra invece nella nozione di "consumatore", ricollegandoci all'esempio appena esaminato: colui che acquista un'automobile per utilizzarla come mezzo aziendale o colui che acquista i generi alimentari per poi reimpiegarli nella propria attività di bar, ristorante ecc in questi due casi non si potranno applicare le norme del Codice del Consumo, ma bensì le norme del Codice Civile. 
 
Ulteriore inciso: per applicare il Codice del Consumo la controparte deve essere un professionista, così come definito dalla lettera c) dell'articolo in esame: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale. 
Esempio: Se un privato vende la propria automobile ad un altro privato, anche in questo caso non si applicherà il Codice del Consumo, ma bensì il Codice Civile.
 

Come si fa a stabilire se il rapporto è commerciale o privato?

Per stabilire se si tratta di un rapporto consumatore-professionista o professionista-professionista si vede come criterio oggettivo lo scopo dell'atto. Nella pratica, ci si avvale di alcuni indicatori:
  • La fatturazione: la presenza di una fattura con intestazione ad un soggetto con Partita IVA dell'acquirente crea una presunzione di attività professionale. In questo caso pertanto non troverà applicazione il Codice di Consumo (ad esempio sarà applicata la garanzia legale di 1 anno ex art. 1495 c.c. invece di quella di 2 anni prevista dal Codice del Consumo). 
  • Lo scopo: bisogna vedere anche lo scopo, il consumatore è solo una persona fisica; il professionista invece può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Si pensi ad un avvocato che acquista uno smartphone per il proprio lavoro, in questo caso sarà un professionista oppure per il figlio, in questo caso sarà un "consumatore". 
Normalmente si fa riferimento al documento di acquisto pertanto se vi è fattura non è applicabile il Codice del Consumo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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