Articolo 37 del D.Lgs. 346/1990

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L'articolo 37 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora.

3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a euro 10.

4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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