L'articolo 43 del Codice del Consumo, è rubricato "Rinvio al testo unico bancario"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
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