Articolo 43 del D.Lgs 346/1990

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L'articolo 43 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Disposizioni testamentarie impugnate o modificate". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).


Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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