L'articolo 473 bis.16 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione del convenuto".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.
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