L'articolo 473 bis.18 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Dovere di leale collaborazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.
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