L'articolo 473 bis.20 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento volontario".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16.
Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
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