Articolo 473 bis.29 del Codice di procedura civile

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L'articolo 473 bis.29 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modificabilità dei provvedimenti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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