L'articolo 473 bis.32 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Costituzione dell'appellato e appello incidentale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.
L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
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