L'articolo 473 bis.35 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Domande ed eccezioni nuove".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
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