Articolo 473 bis.45 del Codice di procedura civile

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L'articolo 473 bis.45 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ascolto del minore". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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