L'articolo 473 bis.53 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimenti del presidente".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
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