L'articolo 473 bis.55 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.
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