L'articolo 481 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cessazione dell'efficacia del precetto".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
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