Articolo 484 del Codice di procedura civile

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L'articolo 484 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giudice dell'esecuzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'espropriazione è diretta da un giudice.

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

Comma abrogato.

Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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