Articolo 489 del Codice di procedura civile

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L'articolo 489 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Notificazioni e comunicazioni". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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