Articolo 511 del Codice di procedura civile

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L'articolo 511 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Domanda di sostituzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma.

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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