Articolo 517 del Codice di procedura civile

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L'articolo 517 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Scelta delle cose da pignorare". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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