L'articolo 522 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Compenso del custode".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
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