Articolo 526 del Codice di procedura civile

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L'articolo 526 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Facoltà dei creditori intervenuti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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