Articolo 544 del Codice di procedura civile

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L'articolo 544 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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